DEI RAPPORTI CON LA CHIESA
Art. 31. L'Aristotelismo è la religione ufficiale della Provincia degli Abruzzi. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza. Il Dogma della Chiesa Aristotelica Romana e Universale è pertanto pienamente riconosciuto nel Provincia degli Abruzzi. La religione spinozista, e i discepoli di Averroè interpretano erroneamente il corpus Aristotelico, perciò hanno una visione errata del Dogma. Tuttavia, per la tradizione letteraria comune alla Santa Chiesa Aristotelica, nella sua magnanimità la Provincia degli Abruzzi, nel rispetto dei suoi cittadini, tollera questi soli due culti secondo le seguenti condizioni. Coscienti del pericolo per l’ordine sociale rappresentato dall’eterodossia, ma con lo scopo di preservare la naturale libertà che la Provincia degli Abruzzi desidera accordare ai suoi cittadini, gli spinozisti e gli averroisti sono autorizzati all’apertura di un luogo di culto [un topic] in ogni città in cui sia presente una sua comunità.
Art. 32. La Provincia si impegna a cercare di velocizzare la vendita di beni immobili di sacerdoti che debbano prendere in carica la direzione di una parrocchia ricadente entro la Provincia tramite affissioni nei municipi di avvisi pubblici all'acquisto dei suddetti beni.
Art. 33. I Rapporti fra il Principato d’Abruzzo e la Santa Chiesa Aristotelica sono regolati da apposito concordato.
DEGLI ESERCITI, DEI REGGIMENTI E DEI GRUPPI ARMATI
Art. 34. Concediamo a tutti i cittadini l’onore di servire le forze armate del Principato, è sacro dovere di ogni buon Aristotelico e suddito del Principato mettere la propria vita e le proprie armi al servizio della difesa del Principato Abruzzese, delle sue leggi e dei principi Aristotelici su cui essi fondano le loro basi.
Art. 35. Ogni reggimento o gruppo armato straniero sul territorio abruzzese deve comunicare la sua formazione, il suo scioglimento ed il suo passaggio sul Nostro territorio al Principe o al Capitano. Nella comunicazione, dovranno essere esposti il capo del reggimento o gruppo e la sua composizione. Il Principe ed il Capitano nel minor tempo possibile autorizzeranno i gruppi richiedenti salvo cause di bene comune. La mancanza di comunicazione o il mantenimento di una formazione in arme non autorizzata saranno punite come Tradimento.
Art. 36. Concediamo al Vescovo dell’Aquila, la possibilità di costituire una propria scorta personale composta da un massimo di 7 armigeri più il Vescovo o il curato che ne deve beneficiare. Il Vescovo sarà solamente tenuto a specificarne la composizione.
Art. 37. L’esercito Abruzzese è regolamentato dall’apposita carta dell’esercito
DELL’ARALDICA
Art. 38. Il Principato d’Abruzzo riconosce la competenza ed il regolamento del Collegio di Araldica.
Art. 39. Titoli e blasoni possono essere concessi solo dal Collegio d’Araldica. Fregiarsi illegalmente di titoli può portare ad un processo. Le pena sarà l’obbrobrio pubblico.
Art. 40. Costituisce un atto di abuso di titoli o di cariche ogni dichiarazione scritta o verbale atta ad associare il proprio nome ad un titolo o una carica esistente nei Regni ed attualmente legata ad un'altra persona. Viene considerata come falsario ogni persona che si faccia passare per un terzo mediante contraffazione della sua firma [imitazione dello pseudonimo] al fine di ottenere informazioni private o di agire pubblicamente al suo posto. Tali reati sono reati seri con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III. Se i titoli o le cariche acquisite sono quelle di un nobile o di un ufficiale civile o militare del Principato, l’atto viene riqualificato come reato grave con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III. Se i titoli o le cariche acquisite appartengono all’Alta Nobiltà o all’Amministrazione Reale, gli atti sono considerati rispettivamente come crimini semplici o gravi con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III. Nell’assenza di volontà di nuocere alle persone spogliate dei loro titoli o cariche o all’ordine voluto dalla divina provvidenza o dalle leggi del Principato, la categoria di questi atti viene ridotta e le pene domandate diminuite.
DEI DELITTI E DELLE PENE
Art. 41. Le pene della Provincia degli Abruzzi sono, per ordine crescente di severità:
I. Pubbliche scuse tramite affissione in Municipio (per una durata massima di giorni 5);
II. L’obbrobrio pubblico: Annuncio pubblico della condanna (pubblicazione nella costituenda gogna presso la Taverna degli Abruzzi);
III. L’ammenda, che non può superare i 1000 ducati;
IV. La prigione di una durata minore o uguale a 3 giorni.
V. La prigione di una durata maggiore o uguale a 3 giorni.
VI. La pena capitale, tramite impiccagione, ruota, decapitazione o rogo. Il tipo di morte dipende dal crimine e dal ceto sociale della vittima. I nobili non possono essere impiccati.
Art. 42. Una persona non può esser giudicata due volte per gli stessi delitti davanti al medesimo grado di giurisdizione.
Art. 43. Il giudice può sempre pronunciare una condanna all’ammenda (la cui entità è lasciata alla sua discrezione con il limite all. art. 56 parte III) e/o una condanna alla prigione per tre giorni al massimo per tutte le infrazioni (IV).
Art. 44. Per i delitti che per la loro gravità sull’equilibrio e dell’interesse generale dei Regni quali: La speculazione abusiva su grande scala ed il saccheggio delle finanze pubbliche, I crimini di sangue ed il furto a mano armata (brigantaggio), La recidiva manifesta; la sanzione può avere una pena superiore ai tre giorni :
- Livello dell’accusato 0/1: 3 giorni al massimo
- Livello dell’accusato 2: 6 giorni al massimo
- Livello dell’accusato 3 e +: 10 giorni al massimo
Art. 45. Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro uguale, è considerato recidivo e nei processi che lo riguardano verrà sottoposto a un aumento della pena. Per stabilire la condizione di recidivo sono da considerare i processi a carico dell' imputato in questione che sono ancora visibili presso la Corte di Giustizia. Non appena il relativo procedimento verrà cancellato dall’archivio giudiziario e non risulterà dunque visibile presso la Corte, il reo perderà la qualifica di recidivo ed otterrà la piena e completa riabilitazione. Fanno eccezione i reati di Brigantaggio, Tradimento e Alto Tradimento: nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di tali delitti, in caso di reiterazione di reato, sarà sempre applicata l'aggravante della recidiva.
Art. 46. Tutti i cittadini che hanno compiuto mancanze per le quali è prevista un ammenda possono fruire del patteggiamento salvo disposizione contraria. Il patteggiamento sarà effettuato previo contatto (entro un giorno dalla contestazione) con un viceprefetto del posto, che avrà il compito di essere garante dell'avvenuto patteggiamento (entro 3 giorni dalla contestazione).
Art. 47. Costituisce un atto di incitazione alla ribellione ogni appello pubblico o privato atto ad organizzare un movimento destinato a rovesciare con la forza il potere Municipale o del Principato.
Costituisce un atto di ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il potere Municipale o del Principato. Il carattere illegittimo della rivolta viene valutato dal Giudice, dato che un insorto non può essere perseguito per tale crimine finché ricopre una funzione pubblica.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di ribellione effettuato con successo o meno. L’incitamento alla ribellione contro un sindaco è un reato serio, l’incitazione alla rivolta contro il Principato è un reato grave con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III e IV. La ribellione contro un sindaco è un crimine semplice. La rivolta contro un Principato è un crimine grave. Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Tradimento
Art. 48. Commette il reato di ingiuria chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, commette invece il reato di diffamazione chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa. Quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii. Dette mancanze sono punite con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III
Art. 49. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli al Principato d’Principato d’Abruzzo e di osservarne le leggi. Gli stranieri sul territorio Abruzzese devono rispettarne le norme salvo trattati che diano particolari privilegi.
art. 50. Costituisce un atto di mancato pagamento del prestito l’assenza di pagamento dello stesso nei termini pattuiti al momento della concessione dello stesso.
Al di là di questo termine un’ammenda giornaliera, pari al 10% della somma inizialmente dovuta, incrementerà l’imposta fiscale dell’imputato.
Dopo un termine di sette giorni il Credito Marsicano può adire la Giustizia del Principato ed ottenere la condanna della persona morosa con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III e IV, oltre agli interessi per il ritardo. Organizzare la propria morosità è un reato grave il crimine sarà punito con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III, IV e V. Capi d’imputazione: Morosità, Disturbo dell’ordine pubblico
Art. 51. Costituisce un atto di mancato rispetto del vincolo d’uso, l’utilizzo del prestito o del mandato per fini diversi da quelli adotti in richiesta. Il mancato pagamento del rispetto del vincolo d’uso è un reato serio, il crimine sarà punito con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III e IV.
Capi d’imputazione: Truffa, Disturbo dell’ordine pubblico.
Art. 52.Costituisce un atto di furto ogni azione atta a sottrarre con la frode i beni altrui. Costituisce un atto di furto aggravato ogni azione di furto condotta mediante l’uso della violenza. Costituisce un atto di brigantaggio ogni azione di furto aggravato atta a compromettere la libera circolazione degli uomini e dei beni sul territorio del Principato. Il furto è un reato serio. Il furto aggravato è un reato serio. Il brigantaggio è un crimine. Il brigantaggio in bande organizzate è un crimine grave. Detti crimini saranno puniti con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III e IV Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Furto e brigantaggio. Viene applicata la recidiva.
Art. 53. Costituisce un atto di mancata testimonianza la mancata presentazione ad un processo dopo la convocazione da parte del Pubblico Ministero o del Giudice. Costituisce un atto di rifiuto di testimonianza il rifiutarsi di rispondere alle domande del Pubblico Ministero o del Giudice. La mancata testimonianza ed il rifiuto di testimonianza sono reati leggeri con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III. La mancata testimonianza ed il rifiuto di testimonianza non sono pene patteggiabili. Capi d’imputazione: Intralcio alla giustizia, Disturbo dell’ordine pubblico.
Art. 54. Qualunque testimonianza chiamata dall’Indagato (senza giustificato motivo) al fine di far prolungare il processo sarà punita con pene previste all’art. 42. capitoli I, II e III. Per giustificato motivo si intende una testimonianza attinente al processo in corso.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 55. Tutte le consuetudini e le libertà suddette che abbiamo concesse nel nostro regno, e per quanto ci compete, siano osservate da tutti gli uomini del nostro regno, siano ecclesiastici o laici; le osservino, per quanto ad essi compete, nei confronti di coloro ad essi soggetti. La presente Charta entra in vigore dopo la sua promulgazione sostituisce la vecchia Magna Charta Libertatum ed abroga: D.L.. N. 3 Sul patteggiamento, D.L.. N. 3 Sullo Schiavismo, Decreto Legge n. 2 DEL GIURAMENTO, 05-28 : Decreto Legge n. 1 del 28/05/1456 e il D.L. n. 1 del 28-05-08. Della presente legge venga data ampia visibilità e risalto. I Sindaci avranno l’obbligo di pubblicarla integralmente nella bacheca del Municipio e farne riferimento presso la Taverna del Municipio per giorni 5 dalla data della promulgazione. Il Portavoce dovrà entro 24 ore dalla promulgazione pubblicarla fra le leggi e decreti della Provincia. Il Ciambellano dovrà immediatamente fornire copia alla Repubblica di Siena, alla Repubblica di Firenze, alla Terra del Lavoro, alla Chiesa Aristotelica ed all’Ordine Templare e successivamente a quante più autorità straniere possibili. Ogni mancanza verrà punita con pene di cui all’art. 63 I, II, III e IV.
Poiché noi abbiamo fatto tutte queste concessioni per Aristotele, per un miglior ordinamento del nostro regno e per sanare la discordia sorta tra noi ed i nostri sudditi, e poiché noi desideriamo che esse siano integralmente e fermamente (in perpetuo) godute, diamo e concediamo le seguenti garanzie. Se noi, il nostro primo giudice, i nostri ufficiali o qualunque altro dei nostri funzionari offenderemo in qualsiasi modo un uomo o trasgrediremo alcuno dei presenti articoli della pace e della sicurezza, e il reato viene portato a conoscenza, senza indugi procederemo alla riparazione.
E ogni malanimo, indignazione e rancore sorti tra noi ed i nostri sudditi, religiosi e laici, dall'inizio della discordia abbiamo a tutti pienamente rimesso e perdonato.
Per queste ragioni desideriamo e fermamente ordiniamo che la Chiesa d’Abruzzo sia libera e che i nostri sudditi abbiano e conservino tutte le predette libertà, diritti e concessioni, bene e pacificamente, liberamente e quietamente, pienamente e integralmente per se stessi e per i loro eredi, da noi e dai nostri eredi, in ogni cosa e luogo, in perpetuo, come è stato detto sopra.
Abbiamo giurato, sia da parte nostra sia da parte dei consiglieri, che tutto ciò che abbiamo detto sopra in buona fede e senza cattive intenzioni sarà osservato in buona fede e senza inganno. Ne sono testimoni le summenzionate persone e molti altri.
Firmato:
Enrico II detto “Widu” il testa di maglio Aleramico del Carretto
Principe dell’Abruzzo