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 Abolizione della Magna Charta Libertatum

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Sibilla Malyce

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MessaggioTitolo: Abolizione della Magna Charta Libertatum   Abolizione della Magna Charta Libertatum Icon_minitimeVen Ott 03, 2008 12:56 pm

Vi rendo noto che la Magna Charta Libertatum è stata abolita, e al suo posto è stata redatta una nuova Magna Charta che vi inoltro qui di seguito.
Vi ringrazio e vi porgo i miei saluti.

Sibilla detta Malyce, Aleramica del Carretto, Gran Ciambellano degli Abruzzi


Sostituite la legge "Magna Charta Libertatum"
M.C.L. II Magna Charta Libertatum


PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. Il simbolo del Principato d’Abruzzo è uno scudo italiano a testa di cavallo, troncato, al primo d'azzurro al monte d'oro sormontato da un'aquila d'argento; al secondo d'argento caricato di un'aquila dello stesso,linguata di rosso, nascente da un'onda d'azzurro, timbrato da una corona provinciale d'oro ornata da fronde di quercia al naturale; sostenuto ai lati da due tenenti, il primo un delfino d'oro guizzante in palo, il secondo da un orso dello stesso, levato, entrambi sostenuti da una mensola dorata. Circondato da un manto d'ermellino con colmo e cortine d'azzurro bordati d'oro,il tutto mosso da una corona regale. Il suo motto è « Abruzzo superiorem non recognoscens » « L’Abruzzo non riconosce superiori ».
Art. 2. Concediamo a tutti i sudditi del Principato, per Noi e i Nostri eredi tutte le libertà sottoscritte, che essi e i loro eredi ricevano e conservino da Noi e dai nostri eredi.
Art. 3. La Chiesa Aristotelica d'Abruzzo è libera, ha integri i suoi diritti e le sue libertà non lese; e vogliamo che ciò sia osservato.
Art. 4. Costituisce un atto di tradimento ogni attentato contro le Istituzioni del Principato, i suoi simboli le sue leggi; ogni divulgazione di informazioni politiche, militari o economiche aventi come scopo l’indebolimento della Provincia degli Abruzzi e delle sue componenti locali. In particolare, ma non solo, attraverso la perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia economica. Il tradimento è un crimine grave con pene previste all’art. 41. capitoli I, II, III e IV.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Art. 5. Garantiamo per tutti gli uomini e donne l’"habeas corpus integrum", ovvero di non poter essere imprigionati senza prima aver sostenuto un regolare processo. Nessun uomo o donna liberi siano puniti per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predette ammende sarà inflitta se non dopo il giudizio dei Magistrati probi del Principato. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del Principato. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia. La legge Penale è di consuetudine non retroattiva anche se vige il principio del “favor rei”. Non è ammessa la pena di morte fatte salve le materie di stregoneria (Multiaccount) e magia (teleporting) o gravi offese pubbliche (eradicazione da regolamento forum)
Art. 6. Tutti i mercanti siano salvi e sicuri di uscire dall'Abruzzo e di entrare in Abruzzo, soggiornare e viaggiare in Abruzzo sia per terra che per acqua per comprare o vendere, liberi da ingiuste tasse secondo le antiche e buone consuetudini; eccetto in tempo di guerra e se appartengano ad un paese nostro nemico; e se tali mercanti si trovassero nel nostro territorio al principio della guerra, saranno trattenuti, senza alcun danno alle loro persone ed alle loro cose, fino a quando noi o il nostro primo giudice non saremo informati in quale modo vengano trattati i nostri mercanti che si trovino nel paese in guerra con noi; e se i nostri lì sono salvi, altrettanto siano salvi gli altri nelle nostre terre. D'ora in poi sarà lecito a chiunque uscire ed entrare nel nostro Principato, salvo e sicuro, per terra o per acqua, salva la fedeltà a noi dovuta se non per un breve periodo in tempo di guerra, per il comune vantaggio del Principato; eccetto quelli che sono stati imprigionati o messi fuori legge secondo le leggi del Principato, e le persone appartenenti ad un paese in guerra con noi, e i mercanti, si farà come è stato sopra detto.
Art. 7. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi del Principato. Il Rettore è auspicabile che non abbia cariche in seno al Consiglio del Principato.

DEL LAVORO, DELLE PROFESSIONI E DEI COMMERCI

Art. 8. Ogni suddito inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento (SMI). L'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità del Principato. Lo schiavismo è vietato sul territorio Abruzzese. Si definisce schiavismo l'offerta di lavoro affissa presso il Municipio di un Comune per un corrispettivo inferiore al salario minimo determinato dal Consiglio degli Abruzzi. Alla data attuale il salario minimo stabilito per la Provincia d’Abruzzo ammonta a 15 (quindici) Ducati. La recidiva nell'esecuzione del reato aumenta la sanzione di un livello. Sanzioni: In caso di tentativo di reato (annuncio di lavoro senza accettazione), il crimine sarà punito con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III. In caso di reato consumato (annuncio di lavoro con accettazione), il crimine sarà punito con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III e IV. La legge consente l’assunzione da parte del Municipio di Milizia e assunzioni da parte del Principato a salari inferiori al minimo consentito.
Art. 9. Il commercio è libero. Ogni cittadino che desidera esercitare l’attività di mercante prima di intraprendere la propria attività, deve presentarsi al Sindaco del municipio dove intende comprare o vendere la propria mercanzia. Se mancante a questo precetto di buona creanza verrà punito con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III. Chiunque acquisti merce su un mercato e lo rivenda sullo stesso mercato ad un prezzo maggiore commette reato e sarà punito con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III. Viene applicata la recidiva.
Art. 10. E’ fatto divieto di comprare merci non inerenti la propria professione. Alimenti quali Pane, Carne, Pesce, Frutta, Latte, Mais e Verdura non possono essere acquistati per un quantitativo superiore ai 6 punti fame al giorno (3 pasti), eccezion fatta per mercanti, proprietari di taverniere locali e per quanto riguarda il mais gli allevatori di maiali. Chi mancherà a detto precetto verrà punito con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III
Art. 11. Il commercio non deve interferire con il bene superiore della comunità. A tal fine ogni azione che va a nuocere alla gestione, alla chiusura dei mandati comunali, statali per la produzione, consegna di merci per Municipi, Principato o loro delegati è considerata appropriazione indebita. Il cittadino che si dovesse render protagonista di tale atto, ha un giorno di tempo dall'accertamento della notifica del reato per provvedere a restituire al diretto interessato o tramite un autorità competente (Ministro del Commercio, Sceriffo,Sindaco, Prefetto, Vice-Prefetto) il manufatto, bene preso senza autorizzazione. Tale comportamento verrà considerato dall'Autorità Giudiziaria in modo analogo ad un patteggiamento. Sanzione: Chi commette appropriazione indebita e non restituisce il bene oggetto del reato entro il termine concessogli, è condannato con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III e in caso di recidiva IV.

RAPPORTI POLITICI

Art. 12. Sono elettori tutti i sudditi, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (livello 1 IG). Il voto è personale ed eguale (eccezion fatta per l’alta nobiltà), libero e segreto. Il diritto di voto non può essere limitato. Tutti i sudditi dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
Art. 13. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive deve disporre del tempo necessario al loro adempimento.

ORDINAMENTO DELLA PRINCIPATO D’PRINCIPATO D’ABRUZZO

Art. 14. Il Principe è alla testa del Principato d’Abruzzo e viene nominato a maggioranza relativa dei Consiglieri eletti dal Popolo Abruzzese. Egli ha il potere di varare i decreti, le leggi, più in generale di prendere tutte le decisioni che risultano adatte per lo Stato. Presiede il Consiglio degli Abruzzi ed il Consiglio dei Ministri, segue il lavoro dei Ministri, ed ha il potere di nominarli e revocarli. Sostiene anche l’onere delle relazioni con le altre regioni e stati. Il Principe è soggetto alla sfiducia viene proposta dal Consiglio su richiesta di almeno 6 consiglieri nei confronti del principe. La votazione avviene con maggioranza qualificata (9 consiglieri) e voto palese. La votazione dura 3 giorni. L'astensione equivale a concedere la fiducia. Tuttavia il consiglio procederà ad una votazione d'ufficio nel caso in cui il Principe venga condannato per alto tradimento. Il Principe sfiduciato ha l'obbligo di abbandonare il consiglio entro le 48 ore successive dal termine della votazione. Elementi Attenuanti: Il principe sfiduciato è in ritiro, pertanto avrà tempo 48 ore dal ritorno del ritiro. Elementi Aggravanti: Il mancato rispetto della decisione del consiglio da parte del principe sfiduciato ha come capo d'imputazione: alto tradimento.
Art. 15. Il Consiglio degli Abruzzi è composto da 12 cittadini eletti dal Popolo Abruzzese. Compito dei Consiglieri è votare e proporre le leggi del Principato d’Abruzzo.
Art. 16. Il Ministro del Commercio (TM) amministra tutti gli ordini di acquisto e vendita del Principato d’Abruzzo. Si occupa anche di riassorbire le sovrapproduzioni, di approvvigionare i differenti Comuni. Deve mettersi d’accordo con i suoi omologhi per organizzare importazioni ed esportazioni.
Art. 17. Il Ministro delle Miniere (MdM) si occupa della manutenzione delle miniere. Deve anche migliorarle se ce ne fosse bisogno. Deve prevedere/contemplare di avere il materiale utile per la manutenzione giornaliera.
Art. 18. Lo Sceriffo si occupa degli animali da fornire agli allevatori e se non c’è il Ministro delle Miniere, può occuparsi anche della manutenzione delle miniere. E’ gestore della cassa del Principato e delle sue erogazioni.
Art. 19. Il Giudice emette il suo giudizio in tutti gli affari giudiziari, dopo aver ascoltato le requisitorie dell’accusa, la difesa ed i testimoni. La sentenza è conforme alle leggi in vigore all’interno del Principato d’Abruzzo ed alla Carta dei Giudici.
Art. 20. Il Pubblico Ministero vara le procedure giudiziarie, sovente sotto richiesta del Prefetto e dei vice Prefetti, e scrive le requisitorie dell’accusa.
Art. 21. Il Prefetto è responsabile della sicurezza interna del Principato d’Abruzzo. È lui che ripartisce le truppe reclutate dal Sergente nelle differenti Città, per evitare le rivolte. Segnala anche tutte le infrazioni al PM, aiutato eventualmente dai Luogotenenti di Polizia o vice prefetti di cui si può circondare.
Art. 22. Il capitano è il capo delle armate.
Art. 23. Il Sergente è il responsabile del reclutamento delle truppe del Principato. Fissa il prezzo d’assunzione ed il numero di soldati, in funzione dei bisogni del Prefetto e del Capitano.
Art. 24. Il Portavoce è responsabile della comunicazione fra il Consiglio dei Ministri ed il Principe e la popolazione. Può inviare un messaggio collettivo a tutti i sindaci della regione.
Art. 25. Il Ciambellano è il coordinatore dell’attività diplomatica del Principato in base alle direttive del Principe.
Art. 26. Il Sindaco amministra la città e viene nominato dai cittadini della medesima. Il Sindaco deve tutelare il libero commercio ed il benessere dei suoi cittadini e collaborare al funzionamento del Principato. Il Sindaco può accedere alla Camera dei Sindaci. Ogni Sindaco dovrà dare prove della situazione di cassa, inventario e statistiche del proprio Municipio all’inizio del mandato, ogni tre giorni ed alla fine dello stesso. Tutti i Sindaci che non rispettano tale legge verranno processati per Tradimento indipendentemente dal fatto che abbiano o meno depredato il proprio municipio (presunzione di colpevolezza). Non esistono attenuanti. Inoltre senza previa autorizzazione del Principe, ai Sindaci sarà proibito di mettere tasse superiori al ducato per campo, allevamento o bottega e di attivare il mantenimento degli animali. Le predette infrazioni saranno punite come Tradimento Capo d’imputazione: Tradimento. Il Sindaco, in caso di manifesta crisi di determinati beni, dopo autorizzazione del Principe, può vietarne l’acquisto ai fini del commercio. Tale divieto per essere valido dovrà essere esposto nella bacheca del Municipio e della Taverna Municipale oltre che sul forum.
Art. 27. Il viceprefetto è dipendente subordinato al Prefetto, svolge autorità ausiliaria nel rilevare crimini e reati. Svolge a richiesta del Prefetto anche compiti di Polizia. Per poter concorrere alla carica di viceprefetto bisogna essere incensurati, possibilmente livello 1 e non essere Sindaci o Consiglieri del Principato.
Art. 28. Le dimissioni di un Consigliere del Principato o di un Sindaco devono essere presentate al Principe con tre giorni di anticipo sull’esecuzione delle stesse. Il dimissionario potrà fare pubblicazioni di qualsiasi tipo sulle sue dimissioni solamente dopo averle effettuate. Chi non rispetta tale norma verrà processato per Alto Tradimento. E’ fatta eccezione per i casi in cui il dimissionario decida di mettersi in ritiro spirituale per un periodo superiore ai giorni 6. Le predette infrazioni saranno punite come Tradimento.
Art. 29. Ogni consigliere eletto, deve entro 3 giorni dalla sua nomina, prestare il sottostante giuramento:
"Io (nome per esteso)giuro davanti ai cittadini abruzzesi e ad Aristotele di essere fedele al Principe e alla Provincia d’Abruzzo e di onorare l’incarico di Consigliere conferitomi dal popolo sovrano. Giuro altresì di onorare la carica conferitami dal Principe."
Il Principe eletto, deve entro 3 giorni dalla sua nomina, prestare il sottostante giuramento:
"Io (nome per esteso)Principe d'Abruzzo giuro davanti ai cittadini abruzzesi e ad Aristotele di essere fedele alla Provincia d’Abruzzo e di onorare l’incarico conferitomi dal popolo sovrano e dal Consiglio."
Il mancato giuramento è da considerarsi come grave mancanza è viene perseguita come Alto Tradimento. Attenuante: chiunque al momento della nomina o dell'entrata in vigore del presente decreto si trovasse in ritiro spirituale non è processabile per la mancanza.
Art. 30. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti dei sudditi e sono tenuti al segreto su quanto apprendono nelle sale del Castello.
A causa del loro rango, i 12 membri del Consiglio del Principato, i Sindaci ed i viceprefetti si espongono a persecuzioni per Alto Tradimento. L’Alto Tradimento è un crimine infame con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III, IV e V. Il tradimento e l’alto tradimento non sono pene patteggiabili, il versamento di un eventuale rimborso sarà da considerarsi attenuante generica.
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MessaggioTitolo: Re: Abolizione della Magna Charta Libertatum   Abolizione della Magna Charta Libertatum Icon_minitimeVen Ott 03, 2008 12:57 pm

DEI RAPPORTI CON LA CHIESA

Art. 31. L'Aristotelismo è la religione ufficiale della Provincia degli Abruzzi. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza. Il Dogma della Chiesa Aristotelica Romana e Universale è pertanto pienamente riconosciuto nel Provincia degli Abruzzi. La religione spinozista, e i discepoli di Averroè interpretano erroneamente il corpus Aristotelico, perciò hanno una visione errata del Dogma. Tuttavia, per la tradizione letteraria comune alla Santa Chiesa Aristotelica, nella sua magnanimità la Provincia degli Abruzzi, nel rispetto dei suoi cittadini, tollera questi soli due culti secondo le seguenti condizioni. Coscienti del pericolo per l’ordine sociale rappresentato dall’eterodossia, ma con lo scopo di preservare la naturale libertà che la Provincia degli Abruzzi desidera accordare ai suoi cittadini, gli spinozisti e gli averroisti sono autorizzati all’apertura di un luogo di culto [un topic] in ogni città in cui sia presente una sua comunità.
Art. 32. La Provincia si impegna a cercare di velocizzare la vendita di beni immobili di sacerdoti che debbano prendere in carica la direzione di una parrocchia ricadente entro la Provincia tramite affissioni nei municipi di avvisi pubblici all'acquisto dei suddetti beni.
Art. 33. I Rapporti fra il Principato d’Abruzzo e la Santa Chiesa Aristotelica sono regolati da apposito concordato.

DEGLI ESERCITI, DEI REGGIMENTI E DEI GRUPPI ARMATI

Art. 34. Concediamo a tutti i cittadini l’onore di servire le forze armate del Principato, è sacro dovere di ogni buon Aristotelico e suddito del Principato mettere la propria vita e le proprie armi al servizio della difesa del Principato Abruzzese, delle sue leggi e dei principi Aristotelici su cui essi fondano le loro basi.
Art. 35. Ogni reggimento o gruppo armato straniero sul territorio abruzzese deve comunicare la sua formazione, il suo scioglimento ed il suo passaggio sul Nostro territorio al Principe o al Capitano. Nella comunicazione, dovranno essere esposti il capo del reggimento o gruppo e la sua composizione. Il Principe ed il Capitano nel minor tempo possibile autorizzeranno i gruppi richiedenti salvo cause di bene comune. La mancanza di comunicazione o il mantenimento di una formazione in arme non autorizzata saranno punite come Tradimento.
Art. 36. Concediamo al Vescovo dell’Aquila, la possibilità di costituire una propria scorta personale composta da un massimo di 7 armigeri più il Vescovo o il curato che ne deve beneficiare. Il Vescovo sarà solamente tenuto a specificarne la composizione.
Art. 37. L’esercito Abruzzese è regolamentato dall’apposita carta dell’esercito

DELL’ARALDICA

Art. 38. Il Principato d’Abruzzo riconosce la competenza ed il regolamento del Collegio di Araldica.
Art. 39. Titoli e blasoni possono essere concessi solo dal Collegio d’Araldica. Fregiarsi illegalmente di titoli può portare ad un processo. Le pena sarà l’obbrobrio pubblico.
Art. 40. Costituisce un atto di abuso di titoli o di cariche ogni dichiarazione scritta o verbale atta ad associare il proprio nome ad un titolo o una carica esistente nei Regni ed attualmente legata ad un'altra persona. Viene considerata come falsario ogni persona che si faccia passare per un terzo mediante contraffazione della sua firma [imitazione dello pseudonimo] al fine di ottenere informazioni private o di agire pubblicamente al suo posto. Tali reati sono reati seri con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III. Se i titoli o le cariche acquisite sono quelle di un nobile o di un ufficiale civile o militare del Principato, l’atto viene riqualificato come reato grave con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III. Se i titoli o le cariche acquisite appartengono all’Alta Nobiltà o all’Amministrazione Reale, gli atti sono considerati rispettivamente come crimini semplici o gravi con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III. Nell’assenza di volontà di nuocere alle persone spogliate dei loro titoli o cariche o all’ordine voluto dalla divina provvidenza o dalle leggi del Principato, la categoria di questi atti viene ridotta e le pene domandate diminuite.

DEI DELITTI E DELLE PENE

Art. 41. Le pene della Provincia degli Abruzzi sono, per ordine crescente di severità:
I. Pubbliche scuse tramite affissione in Municipio (per una durata massima di giorni 5);
II. L’obbrobrio pubblico: Annuncio pubblico della condanna (pubblicazione nella costituenda gogna presso la Taverna degli Abruzzi);
III. L’ammenda, che non può superare i 1000 ducati;
IV. La prigione di una durata minore o uguale a 3 giorni.
V. La prigione di una durata maggiore o uguale a 3 giorni.
VI. La pena capitale, tramite impiccagione, ruota, decapitazione o rogo. Il tipo di morte dipende dal crimine e dal ceto sociale della vittima. I nobili non possono essere impiccati.
Art. 42. Una persona non può esser giudicata due volte per gli stessi delitti davanti al medesimo grado di giurisdizione.
Art. 43. Il giudice può sempre pronunciare una condanna all’ammenda (la cui entità è lasciata alla sua discrezione con il limite all. art. 56 parte III) e/o una condanna alla prigione per tre giorni al massimo per tutte le infrazioni (IV).
Art. 44. Per i delitti che per la loro gravità sull’equilibrio e dell’interesse generale dei Regni quali: La speculazione abusiva su grande scala ed il saccheggio delle finanze pubbliche, I crimini di sangue ed il furto a mano armata (brigantaggio), La recidiva manifesta; la sanzione può avere una pena superiore ai tre giorni :
- Livello dell’accusato 0/1: 3 giorni al massimo
- Livello dell’accusato 2: 6 giorni al massimo
- Livello dell’accusato 3 e +: 10 giorni al massimo
Art. 45. Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro uguale, è considerato recidivo e nei processi che lo riguardano verrà sottoposto a un aumento della pena. Per stabilire la condizione di recidivo sono da considerare i processi a carico dell' imputato in questione che sono ancora visibili presso la Corte di Giustizia. Non appena il relativo procedimento verrà cancellato dall’archivio giudiziario e non risulterà dunque visibile presso la Corte, il reo perderà la qualifica di recidivo ed otterrà la piena e completa riabilitazione. Fanno eccezione i reati di Brigantaggio, Tradimento e Alto Tradimento: nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di tali delitti, in caso di reiterazione di reato, sarà sempre applicata l'aggravante della recidiva.
Art. 46. Tutti i cittadini che hanno compiuto mancanze per le quali è prevista un ammenda possono fruire del patteggiamento salvo disposizione contraria. Il patteggiamento sarà effettuato previo contatto (entro un giorno dalla contestazione) con un viceprefetto del posto, che avrà il compito di essere garante dell'avvenuto patteggiamento (entro 3 giorni dalla contestazione).
Art. 47. Costituisce un atto di incitazione alla ribellione ogni appello pubblico o privato atto ad organizzare un movimento destinato a rovesciare con la forza il potere Municipale o del Principato.
Costituisce un atto di ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il potere Municipale o del Principato. Il carattere illegittimo della rivolta viene valutato dal Giudice, dato che un insorto non può essere perseguito per tale crimine finché ricopre una funzione pubblica.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di ribellione effettuato con successo o meno. L’incitamento alla ribellione contro un sindaco è un reato serio, l’incitazione alla rivolta contro il Principato è un reato grave con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III e IV. La ribellione contro un sindaco è un crimine semplice. La rivolta contro un Principato è un crimine grave. Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Tradimento
Art. 48. Commette il reato di ingiuria chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, commette invece il reato di diffamazione chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa. Quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii. Dette mancanze sono punite con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III
Art. 49. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli al Principato d’Principato d’Abruzzo e di osservarne le leggi. Gli stranieri sul territorio Abruzzese devono rispettarne le norme salvo trattati che diano particolari privilegi.
art. 50. Costituisce un atto di mancato pagamento del prestito l’assenza di pagamento dello stesso nei termini pattuiti al momento della concessione dello stesso.
Al di là di questo termine un’ammenda giornaliera, pari al 10% della somma inizialmente dovuta, incrementerà l’imposta fiscale dell’imputato.
Dopo un termine di sette giorni il Credito Marsicano può adire la Giustizia del Principato ed ottenere la condanna della persona morosa con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III e IV, oltre agli interessi per il ritardo. Organizzare la propria morosità è un reato grave il crimine sarà punito con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III, IV e V. Capi d’imputazione: Morosità, Disturbo dell’ordine pubblico
Art. 51. Costituisce un atto di mancato rispetto del vincolo d’uso, l’utilizzo del prestito o del mandato per fini diversi da quelli adotti in richiesta. Il mancato pagamento del rispetto del vincolo d’uso è un reato serio, il crimine sarà punito con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III e IV.
Capi d’imputazione: Truffa, Disturbo dell’ordine pubblico.
Art. 52.Costituisce un atto di furto ogni azione atta a sottrarre con la frode i beni altrui. Costituisce un atto di furto aggravato ogni azione di furto condotta mediante l’uso della violenza. Costituisce un atto di brigantaggio ogni azione di furto aggravato atta a compromettere la libera circolazione degli uomini e dei beni sul territorio del Principato. Il furto è un reato serio. Il furto aggravato è un reato serio. Il brigantaggio è un crimine. Il brigantaggio in bande organizzate è un crimine grave. Detti crimini saranno puniti con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III e IV Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Furto e brigantaggio. Viene applicata la recidiva.
Art. 53. Costituisce un atto di mancata testimonianza la mancata presentazione ad un processo dopo la convocazione da parte del Pubblico Ministero o del Giudice. Costituisce un atto di rifiuto di testimonianza il rifiutarsi di rispondere alle domande del Pubblico Ministero o del Giudice. La mancata testimonianza ed il rifiuto di testimonianza sono reati leggeri con pene previste all’art. 42. capitoli I, II, III. La mancata testimonianza ed il rifiuto di testimonianza non sono pene patteggiabili. Capi d’imputazione: Intralcio alla giustizia, Disturbo dell’ordine pubblico.
Art. 54. Qualunque testimonianza chiamata dall’Indagato (senza giustificato motivo) al fine di far prolungare il processo sarà punita con pene previste all’art. 42. capitoli I, II e III. Per giustificato motivo si intende una testimonianza attinente al processo in corso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 55. Tutte le consuetudini e le libertà suddette che abbiamo concesse nel nostro regno, e per quanto ci compete, siano osservate da tutti gli uomini del nostro regno, siano ecclesiastici o laici; le osservino, per quanto ad essi compete, nei confronti di coloro ad essi soggetti. La presente Charta entra in vigore dopo la sua promulgazione sostituisce la vecchia Magna Charta Libertatum ed abroga: D.L.. N. 3 Sul patteggiamento, D.L.. N. 3 Sullo Schiavismo, Decreto Legge n. 2 DEL GIURAMENTO, 05-28 : Decreto Legge n. 1 del 28/05/1456 e il D.L. n. 1 del 28-05-08. Della presente legge venga data ampia visibilità e risalto. I Sindaci avranno l’obbligo di pubblicarla integralmente nella bacheca del Municipio e farne riferimento presso la Taverna del Municipio per giorni 5 dalla data della promulgazione. Il Portavoce dovrà entro 24 ore dalla promulgazione pubblicarla fra le leggi e decreti della Provincia. Il Ciambellano dovrà immediatamente fornire copia alla Repubblica di Siena, alla Repubblica di Firenze, alla Terra del Lavoro, alla Chiesa Aristotelica ed all’Ordine Templare e successivamente a quante più autorità straniere possibili. Ogni mancanza verrà punita con pene di cui all’art. 63 I, II, III e IV.

Poiché noi abbiamo fatto tutte queste concessioni per Aristotele, per un miglior ordinamento del nostro regno e per sanare la discordia sorta tra noi ed i nostri sudditi, e poiché noi desideriamo che esse siano integralmente e fermamente (in perpetuo) godute, diamo e concediamo le seguenti garanzie. Se noi, il nostro primo giudice, i nostri ufficiali o qualunque altro dei nostri funzionari offenderemo in qualsiasi modo un uomo o trasgrediremo alcuno dei presenti articoli della pace e della sicurezza, e il reato viene portato a conoscenza, senza indugi procederemo alla riparazione.
E ogni malanimo, indignazione e rancore sorti tra noi ed i nostri sudditi, religiosi e laici, dall'inizio della discordia abbiamo a tutti pienamente rimesso e perdonato.
Per queste ragioni desideriamo e fermamente ordiniamo che la Chiesa d’Abruzzo sia libera e che i nostri sudditi abbiano e conservino tutte le predette libertà, diritti e concessioni, bene e pacificamente, liberamente e quietamente, pienamente e integralmente per se stessi e per i loro eredi, da noi e dai nostri eredi, in ogni cosa e luogo, in perpetuo, come è stato detto sopra.
Abbiamo giurato, sia da parte nostra sia da parte dei consiglieri, che tutto ciò che abbiamo detto sopra in buona fede e senza cattive intenzioni sarà osservato in buona fede e senza inganno. Ne sono testimoni le summenzionate persone e molti altri.


Firmato:
Enrico II detto “Widu” il testa di maglio Aleramico del Carretto
Principe dell’Abruzzo


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