corpo legislativo della provincia leggetela tutta fra tre giorni entra in vigore, leggete bene il TITOLO V
PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
TITOLO I
Art. 70 La presente entra in vigore 3 giorni dopo la sua promulgazione ed abroga: D.L.. N. 3 Sul patteggiamento, D.L.. N. 3 Sullo Schiavismo, Decreto Legge n. 2 DEL GIURAMENTO, 05-28 : Decreto Legge n. 1 del 28/05/1456 e il D.L. n. 1 del 28-05-08.
Art. 71. Della presente legge venga data ampia visibilità e risalto. I Sindaci avranno l’obbligo di pubblicarla integralmente nella bacheca del Municipio e farne riferimento presso la Taverna del Municipio per giorni 5 dalla data della promulgazione. Il Portavoce dovrà entro 24 ore dalla promulgazione pubblicarla fra le leggi e decreti della Provincia. Il Ciambellano dovrà immediatamente fornire copia alla Repubblica di Siena, alla Repubblica di Firenze, alla Terra del Lavoro, alla Chiesa Aristotelica ed all’Ordine Templare e successivamente a quante più autorità straniere possibili. Ogni mancanza verrà punita con pene di cui all’art. 63 I, II, III e IV.